Prima della legge n. 69 del 2009, era il CTP o il legale di fiducia, che per prima doveva inviare delle note o delle osservazioni al CTU, entro un termine che lo stesso CTU indicava durante l’inizio delle operazioni peritali e che puntualmente non erano prese in considerazione dall’ausiliare del Giudice, in alcune CTU non erano nemmeno menzionate.
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 69, invece, è il Giudice che stabilisce un termine per l’invio della Bozza di CTU alle parti costituite, poi entro quanti giorni le parti, i CCTTPP, devono inviare le proprie note e/o osservazioni al CTU (tramite P.E.C. o Raccomandata A.R.) e in seguito il termine entro il quale il CTU dovrebbe depositare in cancelleria la CTU definitiva, che deve contenere le osservazioni e/o le note che le parti, i CCTTPP, in cui il CTU concorda oppure no con le osservazioni che gli sono state inviate.
Antonio Flammia
Perito Grafologo